ATTIVITA' DI DOCENZA AFFIDATA A LAVORATORI AUTONOMI: NON SI CONFIGURA COME SUBAPPALTO (119.3)
Nel caso di specie si tratta di un corso di formazione nella materia della “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In tale contesto l’attività di “docenza”, pur rivestendo un ruolo non secondario ma sicuramente principale, comunque rientra nella titolarità del soggetto aggiudicatario il quale la esercita per il tramite o meglio con il “supporto” di soggetti terzi ossia i “docenti”. Soggetti terzi che potrebbero essere lavoratori autonomi [e in questo caso di tratterebbe di prestazioni per l’appunto sussidiarie ossia di supporto, ai sensi del richiamato art. 119, comma 3, lettera a), come tali escluse dalla nozione di subappalto] oppure enti di formazione, come tali dotati di una propria organizzazione [e in questo caso si tratterebbe di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del codice dei contratti, ossia di affidamento circa “l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”]. Ed infatti, secondo pacifica giurisprudenza: “Nel subappalto vi è un'alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150). Diversamente, nel contratto di cooperazione (o meglio di opera professionale con carattere di occasionalità, proprio come nel caso delle lezioni del caso di specie) la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore.
Tanto doverosamente puntualizzato il fattore discriminante, ai fini dell’applicazione del subappalto (119, comma 2) oppure dell’affidamento in esenzione rispetto ad esso [art. 119, comma 3, lettera a)] è dunque costituito dalla presenza o meno di una “organizzazione di mezzi e di risorse”. Qualora tale organizzazione sia presente, si sarà in presenza di subappalto in senso proprio; qualora tale organizzazione sia invece assente si sarà in presenza di lavoratori autonomi tout court e si potrà quindi ricorrere al modulo esonerativo di cui all’art. 119, comma 3, lettera a), il quale consente di evitare il subappalto allorché le prestazioni dei suddetti “lavoratori autonomi” siano in qualche modo sussidiarie ossia di supporto rispetto all’attività principale.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

