Giurisprudenza e Prassi

IL DIVIETO DI COMMISTIONE NON PRECLUDE L'INSERIMENTO DEL CRONOPROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA BUSTA TECNICA

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

In tema di affidamento di contratti pubblici, non viola il divieto di commistione l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica, anche qualora contenga l'indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione. Tale documento illustra profili meramente organizzativi ed esecutivi e non disvela in alcun modo gli elementi essenziali volti a determinare il corrispettivo economico. Di conseguenza, è illegittima l'esclusione dell'operatore economico motivata su un'interpretazione puramente formalistica della lex specialis, in assenza di un concreto rischio di compromissione dell'imparzialità della commissione giudicatrice.

“Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae, pertanto, fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione (...). Il cronoprogramma si colloca fisiologicamente nell’offerta tecnica, rappresentando la sequenza delle lavorazioni; l’organizzazione del cantiere; le modalità esecutive dell’intervento. (...) E la stessa indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione non costituisce un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica (Cons. Stato - sez. V, 31/3/2021 n. 2683; Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2017, n. 3874; TAR Napoli, n. 2805 del 2024).”

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)