Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA CHE PREVEDE ESCLUSIONE PER COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - E' LEGITTIMA (10 - 108)

ANAC PARERE 2024

Non è affetta da nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola del disciplinare che commini l'esclusione del concorrente dalla gara in ragione dell'inserimento di elementi di natura economica, da allegare alla busta dell'offerta economica, nell'ambito dell'offerta tecnica.

Secondo costante giurisprudenza, la ratio del divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed economica è quella di evitare che la conoscenza degli aspetti economici dell'offerta possa influenzare la valutazione di quelli tecnici. Il pericolo che si intende scongiurare è, dunque, quello di una potenziale compromissione della garanzia di imparzialità delle valutazioni della Commissione di gara sugli aspetti tecnico discrezionali dell'offerta tecnica. Il divieto risulta, pertanto, finalizzato all'attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

La giurisprudenza più recente ha osservato come il suddetto divieto si declini in una triplice regola: a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione; b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico- quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa); c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica. Invero, la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della Commissione stessa. Si legge ancora nella pronuncia che "Il divieto in parola, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell'offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici rappresentativi di soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il <<prezzo>> dell'appalto. Con ciò, in definitiva, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell'offerta tecnica essere contenuti "elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali. i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica" (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 273; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id.) V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III, 12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 1530).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;