Giurisprudenza e Prassi

"SCONTO MERCE" NELL'OFFERTA TECNICA: NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMMISTIONE (108)

TAR VENETO SENTENZA 2025

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sul presupposto che nell’offerta tecnica della controinteressata compare, per alcuni prodotti («calibratori, controllori e materiali di consumo»), l’indicazione «in sconto merce», la quale avrebbe reso conoscibile alla Commissione di gara che una parte significativa della fornitura veniva offerta gratuitamente.

Al riguardo, occorre sottolineare che il divieto di commistione, di matrice giurisprudenziale e recepito dalla lex specialis, opera in concreto qualora l’offerta tecnica contenga elementi idonei a consentire alla Commissione di ricostruire, in termini diretti e significativi, l’entità economica dell’offerta, con la conseguente possibilità di condizionare la valutazione qualitativa (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5203).

La stessa giurisprudenza, tuttavia, osserva che il divieto di commistione «non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara […]: è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto» (Cons. Stato n. 5203/2023 cit.).

Nel caso in esame si configura quest’ultima ipotesi, atteso che la censura dedotta dalla ricorrente è incentrata sull’omesso oscuramento della dicitura «in sconto merce», riportata nella versione dell’offerta economica inserita nella busta tecnica, che costituirebbe un c.d. “riferimento economico” non ammesso secondo la lex specialis.

Sul punto, deve chiarirsi che il c.d. sconto merce è una riduzione di prezzo concessa dal fornitore al cliente prima che avvenga la vendita, la quale si sostanzia in un incentivo offerto dal primo al secondo quando si contrattano grandi quantità di beni, ovvero quando si punta alla fidelizzazione della controparte contrattuale ovvero in occasione di promozioni commerciali.

Tale sconto non viene contabilizzato in quanto è applicato al prezzo di listino, determinando il prezzo effettivo di vendita. Ne è riprova indiretta la previsione di cui all’art. 15, comma 1, n. 2), d.P.R. 633/1972, a mente della quale, ai fini i.v.a., non concorre “a formare la base imponibile […] il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.

Se dunque è questa la natura dello sconto merce, non è condivisibile la tesi della ricorrente per la quale la sola indicazione della sua applicazione - destinata a concretizzarsi in una riduzione, dall’entità incerta, del prezzo dei beni offerti - sarebbe idonea a sviare la Commissione di gara nell’assunzione delle proprie determinazioni.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)