DISTACCO DI PERSONALE: LA RESPONSABILITA' PER GESTIONE TECNICA, DIREZIONE LAVORI E RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA RICADE SUL DISTACCATARIO/APPALTATORE
In tema di esecuzione di opere, qualora il rapporto tra le parti sia qualificato come distacco di personale e non come subappalto (anche in ragione della carenza di attestazione SOA in capo al fornitore), le doglianze relative alla mancata capacità organizzativa e tecnica degli operai sono prive di pregio nei confronti della società distaccante. Il potere direttivo è infatti attribuito alla società distaccataria affinché le prestazioni siano integrate nella propria organizzazione produttiva.
"Nel susseguente accordo di distacco tra la P. e la convenuta si stabilisce chiaramente [...] che:
“alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti dei lavoratori distaccati, affinchè le prestazioni degli stessi possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”.
Pertanto non hanno alcun valore le doglianze espresse dall’attrice in merito ad una mancanza di “capacità di lettura degli elaborati di progetto da parte degli operai e organizzativa per le attività che si affrontano”, a suo dire, rilevate anche dal responsabile del procedimento per conto del committente
Ciò in quanto al personale richiesto e fornito (operai e carpentieri) non era esigibile una attività di gestione ed organizzativa, evidentemente riservata all’appaltatore, come da contratto di distacco."
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