Giurisprudenza e Prassi

L'ENTE PUÒ FISSARE SPECIFICHE TECNICHE CON STANDARD SUPERIORI RISPETTO ALLA MEDIA DEI PRODOTTI IN COMMERCIO SE COERENTI CON L'OGGETTO DELL'APPALTO (79)

TAR VENETO SENTENZA 2026

In materia di appalti di forniture mediche, rientra nella discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante l'individuazione di specifiche tecniche volte a garantire un elevato grado di biocompatibilità dei dispositivi, anche qualora ciò comporti l'esclusione di prodotti "standard" correntemente utilizzati nella pratica clinica ma privi dei requisiti di eccellenza richiesti.

"[...] applicazione del consolidato principio secondo il quale «la scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, e non è sindacabile in sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2025, n. 885).

In tale prospettiva, si deve confermare che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza rispetto all’oggetto della gara, può ben fissare specifiche tecniche idonee a selezionare prodotti ritenuti maggiormente rispondenti alle proprie esigenze (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155), senza che il principio di equivalenza - pur espressivo del favor partecipationis e volto ad evitare irragionevoli limitazioni del confronto competitivo e dell’accesso al mercato (Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431) - impedisca la fissazione di uno standard qualitativo più elevato della prestazione richiesta."

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