FORNITURE DI DISPOSITIVI MEDICI: I REQUISITI DI SICUREZZA RIGUARDANO LA FASE DI ESECUZIONE E NON POSSO INTEGRARE LA LEX SPECIALIS (286-SEXIES)
Il Consiglio di Stato ritiene che le censure sollevate dalla ricorrente avverso la decisione gravata siano infondate in quanto la Stazione appaltante ha correttamente rilevato “che sia il menzionato d.lgs. 81/2008 sia il capitolato di gara che lo richiama non impongono un requisito tecnico prestazionale afferente l’offerta ma si limitano a dettare procedure per la valutazione dei rischi inerenti esclusivamente la fase della esecuzione del contratto la cui rilevanza non può essere anticipata nella fase di ammissione delle imprese partecipanti in forza di semplici chiarimenti inidonei ad integrare la lex specialis”.
Risulta, inoltre, pertinente il richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 2768 del 2 aprile 2025 operato dal giudice di prime cure, non apparendo ultroneo riproporre, opportunamente adattate, le stesse osservazioni ivi formulate:
a) come condivisibilmente osservato dal primo giudice, nessuna disposizione della lex specialis nella specie imponeva, fra le caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione, che le siringhe dovessero essere munite dei dispositivi di sicurezza;
b) questa prima essenziale circostanza di per sé esclude, alla stregua del pacifico indirizzo maturato da questo Consiglio in materia, che la carenza degli stessi potesse essere sanzionata con l’esclusione dalla procedura selettiva;
c) tali conclusioni non mutano per la circostanza che i dispositivi de quibus fossero richiesti in virtù di cogenti disposizioni di legge, non realizzandosi nella specie alcuna eterointegrazione ex lege della disciplina di gara (come preteso dall’appellante) per la semplice ragione che anche le norme del d.lgs. n. 81/2008 configurano il rispetto delle norme di sicurezza in discorso quale requisito di esecuzione della prestazione, piuttosto che di partecipazione alla procedura di affidamento della stessa, ponendo i relativi obblighi a carico del “datore di lavoro” (indipendentemente dalla circostanza che nella specie quest’ultimo sia l’Amministrazione che sottoscrive l’accordo-quadro oppure gli enti che di volta in volta stipulano i contratti attuativi dello stesso);
d) conseguentemente, nella specie tutti gli operatori dovevano essere consapevoli della necessità di rispettare le disposizioni in questione in fase di esecuzione e modulare in conformità le rispettive offerte tecniche, indipendentemente dai chiarimenti resi dalla S.A.;
e) quanto a questi ultimi, premesso che i quesiti posti alla S.A. non facevano riferimento a comminatorie di esclusione dalla gara ma si limitavano a chiedere conferma della necessità che i prodotti fossero muniti di sistemi di sicurezza (e a tale domanda la risposta non poteva che essere affermativa), in ogni caso l’eventuale ambiguità della frase “Si, come da normativa vigente” non poteva prestarsi – giusta l’ormai granitico orientamento maturato in giurisprudenza sui chiarimenti – ad essere interpretata come intesa a introdurre un ulteriore requisito tecnico a pena di esclusione;
f) pertanto, se è vero che in giurisprudenza si afferma che la interpretazione autentica della legge di gara fornita dalla stazione appaltante attraverso i chiarimenti è suscettibile di ingenerare un rilevante affidamento negli operatori economici che partecipano (cfr. C.g.a.r.s., 17 luglio 2015, n. 563), tuttavia il limite di ciò è segnato proprio dall’impossibilità che attraverso i chiarimenti si operi una modifica della lex specialis, con la conseguenza che nella specie devono imputare a sé stessi la maggiore onerosità della propria offerta quegli operatori – come, in tesi, l’odierna appellante – che sulla scorta dei suddetti chiarimenti abbiano ritenuto di fare dei dispositivi di sicurezza un elemento dell’offerta tecnica destinato a gravare sui costi dell’offerta medesima, piuttosto che l’oggetto di un obbligo da soddisfare in fase esecutiva nei margini di modificabilità consentita dell’offerta medesima al fine di ottemperare a cogenti previsioni di legge.
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