CRITERIO DEL MINOR PREZZO E FORNITURE SANITARIE: IL CONCETTO DI "STANDARDIZZAZIONE" (108)
In tema di appalti pubblici, è legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo per l'affidamento di forniture mediche che la stazione appaltante abbia configurato come "basiche" nel capitolato, elencandone in modo analitico le componenti necessarie. La "standardizzazione" del bene non è esclusa dalla varietà tecnologica del mercato di riferimento o dall'esistenza di brevetti su soluzioni più sofisticate, poiché la stazione appaltante ha la facoltà di orientare la domanda verso prodotti rispondenti a standard minimi di sicurezza e funzionalità ritenuti adeguati alle proprie esigenze essenziali.
"Il ricorso al criterio del minor prezzo, in questi casi, è giustificato dal fatto che un confronto basato sul rapporto qualità/prezzo porterebbe benefici nulli o ridotti rispetto ai costi e ai tempi necessari per la procedura, dato che le condizioni dell’offerta sono già note o i margini di miglioramento qualitativo sono minimi.
L’attuale quadro normativo, sotto tale profilo, si pone in continuità con quanto previsto già dall’art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016. Nella vigenza di tale disciplina, la giurisprudenza ha osservato che il ricorso al criterio del minor prezzo «si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2020, n. 444; III, 13 marzo 2018, n. 1609; 2 maggio 2017, n. 2014). A loro volta, le linee guida Anac n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018, chiariscono che: i “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali; “i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione”; i benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo in tali casi “sono nulli o ridotti”; tale ipotesi si rinviene anche laddove la stazione appaltante vanti “una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi”» (Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2020, n. 7182).
[...]
L’esistenza di prodotti di fascia più alta non vale, di per sé, ad escludere il carattere standardizzato dell’oggetto richiesto dal capitolato di gara, specie quando, come nel caso che occupa, lo stesso capitolato ne elenca le componenti necessarie.
L’Amministrazione mantiene, dunque, un margine di discrezionalità, il cui esercizio può essere sindacato dal giudice solo in caso di scelte irragionevoli o, comunque, contrarie allo spirito della legge.
[...] A ciò si aggiunga che tutti i dispositivi medici devono rispettare rigorosi requisiti stabiliti dalla normativa, anche europea, di settore, il che porta ad escludere che il ricorso al criterio del prezzo più basso sia, di per sé, foriero di pericoli per la sicurezza dei pazienti."
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