AZIONE DI ARRICCHIMENTO VERSO LA PA: E' PRECLUSA SE GLI ORDINATIVI PROVENGONO DA SOGGETTI PRIVI DI LEGITTIMAZIONE AD IMPEGNARE L'ENTE
In tema di appalti pubblici, la nullità del contratto per violazione delle norme sulle procedure di scelta del contraente e per difetto di forma scritta impedisce la validità di successive rinegoziazioni dei prezzi, non essendo configurabile la novazione o la prosecuzione di un rapporto giuridicamente inesistente. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., la Pubblica Amministrazione non risponde dei benefici ricevuti qualora dimostri che l'arricchimento è scaturito da ordinativi effettuati da personale di reparto privo di poteri rappresentativi e di spesa, agendo tali soggetti al di fuori del ciclo di controllo e programmazione dell'ente.
"Contrariamente alla tesi dell’appellante, appare corretto il richiamo operato dal primo giudice al tema del rispetto dei limiti di budget imposti dalla programmazione sanitaria regionale la cui finalità sarebbe vanificata da ordini di acquisto provenienti da soggetti non autorizzati che impediscono il controllo della spesa, rendendo le forniture "fuori controllo" e configurando un'ipotesi di "arricchimento imposto" alla Pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, nell'azione di ingiustificato arricchimento verso la P.A., il principio dell'"arricchimento imposto" tutela le finanze pubbliche. L'Amministrazione può dimostrare che l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato o non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'utilità ricevuta (Cass. ord. n. 11209/2019); la provenienza degli ordinativi da soggetti non abilitati ad impegnare l’ente è sufficiente dimostrazione dell’inconsapevolezza dell’arricchimento.
Orientamento ribadito da Cass. civ. sez. I, 16/03/2025, n. 7006 secondo cui “Colui che agisce a norma dell'articolo 2041 del Cc nei confronti della Pubblica amministrazione, è tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della Pubblica amministrazione, e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza.”.
Infine, l’aggiudicazione della gara in epoca successiva allo svolgimento di mero fatto del rapporto di fornitura non implica la remunerabilità delle prestazioni eseguite in assenza di valido impegno."
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