MERITEVOLEZZA E INNOVATIVITÀ DI UN PROGETTO SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITÀ TECNICA, SINDACABILE IN SEDE GIURISDIZIONALE SOLO PER MANIFESTA ILLOGICITÀ
Nelle procedure selettive per l’assegnazione di fondi pubblici a progetti innovativi, la valutazione della Commissione in ordine alla "specialità" delle soluzioni proposte sfugge al sindacato di merito del giudice amministrativo qualora la motivazione, espressa tramite punteggio numerico, risulti coerente con i parametri della lex specialis. Non è consentito al giudice sostituire il proprio giudizio predittivo a quello dell'Amministrazione, specialmente laddove il progetto ipotizzi l'uso di sistemi tecnologici già in essere, ritenuti solo mediamente innovativi.
"Il carattere innovativo di uno strumento tecnico può derivare anche dalla sua implementazione con nuove informazioni o utilità; ma è anche vero che tale caratteristica non spiega – se non all’esito di un giudizio di merito che non è consentito al giudice – perché la soluzione proposta avrebbe meritato una valutazione di ottimalità (come se si fosse trattato di un sistema completamente innovativo).".
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