Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL SINDACATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA E REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI (77.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nell'ambito delle procedure di gara, le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice sono sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo i limiti della manifesta illogicità o dell'errore di fatto; a tal fine, la consulenza tecnica di parte non gode di autonomia probatoria ma rappresenta una mera allegazione difensiva. L'incompatibilità prevista dall'art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 deve essere interpretata restrittivamente, richiedendo una partecipazione attiva e sostanziale alla redazione dei documenti di gara che possa effettivamente condizionare l'esito della valutazione.

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