LIMITI AL SINDACATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA E REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI (77.4)
Nell'ambito delle procedure di gara, le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice sono sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo i limiti della manifesta illogicità o dell'errore di fatto; a tal fine, la consulenza tecnica di parte non gode di autonomia probatoria ma rappresenta una mera allegazione difensiva. L'incompatibilità prevista dall'art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 deve essere interpretata restrittivamente, richiedendo una partecipazione attiva e sostanziale alla redazione dei documenti di gara che possa effettivamente condizionare l'esito della valutazione.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

