IL TEMPO IMPIEGATO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE COSTITUISCE UN DATO NEUTRO AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ (95.2)
La brevità del tempo impiegato dalla Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche non costituisce, di per sé, indice di difetto di istruttoria o di valutazione apparente, trattandosi di un dato influenzabile dall'organizzazione dei lavori e dalla sinteticità degli elaborati imposta dal bando. Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la preferenza per un modello organizzativo snello rispetto a uno più articolato rientra nel perimetro della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, non essendo configurabile un automatismo che imponga punteggi superiori a fronte di un mero dato quantitativo di risorse umane impiegate.
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