Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE: IL SUO POTERE DI DISCREZIONALITA' TECNICA E' SINDACABILE DAL GIUDICE SOLO IN CASO DI MANIFESTA ILLOGICITA' (93)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

In merito al potere discrezionale della commissione giudicatrice la giurisprudenza consolidata ha evidenziato che:

a) “la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità (Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699);

b) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della Pubblica Amministrazione, e ciò in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo (Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2022, n. 7448),

c) è unicamente fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non dimostrandosi sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1445).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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