Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITATO PER AMPIA DISCREZIONALITA' PA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Come è noto, secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle offerte rientra “nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale; per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, devono ritenersi inammissibili le censure che impongono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.” (ex multis Cons. Stato, sez. III, 14.01.2020, n. 330; id., 10 luglio 2019, n. 4865). In altri termini, “il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività, cosicchè gli apprezzamenti in ordine all'idoneità tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la insussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle dette valutazioni tecnico-discrezionali” (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 20.11.2019, n. 2040); sicché “non è consentito, attraverso il sindacato giurisdizionale, sostituirsi alla stazione appaltante, entrando nel merito delle valutazioni delle offerte e attribuendo altri punteggi in luogo di quelli in concreto assegnati” (ex multis, TAR Lazio, sez. II bis, 4.02.2020, n. 1487, id., sez. III, n.2187 del 2018).

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