Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO SULL'ANOMALIA DELL'OFFERTA - LIMITI AL SINDACATO DEL GIUDICE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2020

Il Tribunale deve richiamare la consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873) secondo cui, nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, il giudizio sull'anomalia dell'offerta presuppone una valutazione globale e sintetica sulla complessiva affidabilità, nel contesto del quale sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, senza che ciò determini una modifica del punctum individuationis dell'offerta.

Tale giudizio è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell'amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772).

Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente deduce alcune discrasie nella valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria, senza però che le sue censure facciano emergere profili di plateali errori di valutazioni, tali da inficiare il giudizio globale e sintetico dell’amministrazione sull’offerta.

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