Giurisprudenza e Prassi

GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA – AMPIA DISCREZIONALITÀ PA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2020

Premesso che “Incombe su chi voglia denunciare l'anomalia dell'offerta l'onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l'esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull'utile prospettato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10.8.2020, n.3553, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.2017 n. 4912; id., 27.9.2017, n. 4527; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 20.2.2018, n. 1956; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13.2.2020, n. 153) e che per poter contestare il giudizio complessivo di congruità dell'offerta la ricorrente deve dimostrare non soltanto la mancata giustificazione di talune voci, ma anche l'insostenibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430), nel senso che l'esclusione dalla gara necessita della prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato A.P., 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148), costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui: “Il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta. (…) Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10.2.2020, n.621, Cons. St., Sez. V, 12.9.2018 n. 5332; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 6161; Cons. St., Sez. V, 12.9.2019, n. 6161; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4188 del 2019).

Nel caso controverso, in sede di gara, ed in particolare nell’ambito dell’integrazione degli elementi giustificativi dell’offerta, l’odierna controinteressata ha fornito analitici chiarimenti in ordine alla compatibilità dei costi con la serietà della propria offerta. Detti elementi, attinenti all’utilizzo di materiale biodegradabile, alle derrate alimentari e all’utilizzo del centro di cottura alternativo e deposito, a loro volta sono stati ritenuti plausibili e congrui dall’amministrazione.

Stanti così le cose, parte ricorrente, nel contestare la serietà dell’offerta, avrebbe dovuto fornire elementi pregnanti, quantunque a livello indiziario ma comunque idonei a rendere conto e ragione dell’inattendibilità tecnica di quanto giustificato dall’aggiudicataria in sede di gara e/o dell’erroneità tecnica del giudizio dell’amministrazione, elementi che, invece, non si rinvengono nel ricorso, se non in termini generici ed ipotetici.


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