Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - POTERE DISCREZIONALE PA -SINDACABILITA' LIMITATA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Osserva il Collegio che secondo un ormai granitico orientamento giurisprudenziale, “nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica con la conseguenza che le stesse sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione” (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 2021, n. 2054; nello stesso senso: Sez. V, 3 giugno 2021, n. 4224; Sez. IV 28 aprile 2021, n. 3419 e Sez. V, 29 marzo 2021, n. 2594).

Orbene, nel caso sub iudice le censure sollevate dalla ricorrente nel primo motivo sono da considerarsi ammissibili, perché non sono volte a sollecitare un’autonoma verifica della congruità dell’offerta o di singole voci, bensì a verificare la corretta applicazione della legge di gara e, in particolare, delle modalità di assegnazione dei punteggi riferiti alla voce P2.4.20 “Minima velocità misurabile (Doppler)” dell’Elenco Prestazioni.

Ciò chiarito, nel merito delle censure il Collegio ritiene che la Commissione tecnica di valutazione abbia effettivamente violato la lex specialis, là dove, anziché assegnare i punteggi in relazione ai valori effettivi dichiarati dai concorrenti in sede di offerta, ha modificato illegittimamente i dati tecnici, arrotondandoli.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;