SINDACATO GIURISDIZIONALE LIMITATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In sede di riedizione del potere valutativo conseguente a sentenza di annullamento per difetto di motivazione, la Commissione di gara non è tenuta a una mera operazione aritmetica basata sui dati quantitativi, ma deve procedere a una valutazione unitaria che integri il dato numerico con l'apprezzamento qualitativo e funzionale delle soluzioni offerte. Tale valutazione, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, è sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo in assenza di macroscopiche illogicità o palesi travisamenti dei fatti.
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