Giurisprudenza e Prassi

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON PUO' SOVRAPPORRE LA PROPRIA IDEA TECNICA A QUELLA DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA

Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno e penetrante ma non sostitutivo; egli non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell’organo amministrativo qualora la lex specialis presenti clausole ambigue circa l'obbligatorietà di allegati grafici e non commini espressamente la decurtazione del punteggio in caso di loro omissione, specialmente se l'offerta risulta chiaramente comprensibile e i dati sono già noti all'Amministrazione.

Riferimenti testuali: "il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo" [...] "Non è superfluo ricordare che nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. La tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all'interpretazione sistematica delle varie clausole." .

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)