IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO E' SEMPRE AL NETTO DELL'IVA (35.4)
Nelle procedure concorsuali pubbliche, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per palese superficialità, incongruenza o travisamento dei fatti. Il calcolo del valore di un appalto pubblico deve essere effettuato al netto dell'IVA, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; l'erronea inclusione dell'imposta nel calcolo delle soglie di rilevanza da parte del candidato legittima il punteggio insufficiente attribuito dalla commissione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
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