PPP: IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA DISAPPLICATO ANCHE ALLE GARE IN CORSO (193.12)
In tema di partenariato pubblico-privato, l'istituto della prelazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere disapplicato dalla Stazione Appaltante qualora la procedura non sia giunta alla fase di pubblicazione del bando, attesa l'incompatibilità accertata dalla Corte di Giustizia UE con gli artt. 49 TFUE e 3 della Direttiva 2014/23/UE. La tutela del legittimo affidamento del promotore non può giustificare il mantenimento di un privilegio che distorce la concorrenza, né l'Amministrazione può invocare la disciplina vigente al momento del deposito della proposta, dovendo la legittimità dell'azione amministrativa essere verificata con riferimento al quadro normativo unionale vivente al momento dell'indizione della gara.
"L’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE... dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione" (CGUE, C-810/24). "Il principio del c.d. 'tempus regit actum'... implica che la legittimità di un provvedimento debba essere valutata in base alle norme vigenti al momento della sua adozione... l'esito indicato dall'Ente richiedente [mantenimento della prelazione] è comunque precluso".
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