Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - PREVALE ACCESSO AGLI ATTI PER IL DIRITTO DI DIFESA (53.6)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2021

La ricorrente ha presentato all’amministrazione la propria richiesta di accesso nella dichiarata qualità di concorrente alla procedura di gara (documento n. 2 depositato in giudizio) e al dichiarato scopo della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di gara medesima (documento n. 4). La domanda di accesso così motivata trova fondamento giuridico nell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, il quale consente, ai fini della difesa in giudizio, l’accesso ai contenuti dell’offerta dell’aggiudicataria ancorché coperti da segreti tecnici o commerciali. Infatti, vi è un collegamento tra l’interesse a difendersi in giudizio, sotteso alla richiesta di ostensione, e i documenti oggetto della richiesta, il che rende inutile un’indagine sulla concreta utilità dei documenti stessi nella prospettiva della tutela giurisdizionale avverso l’aggiudicazione ottenuta dalla controinteressata. L’acquisizione della documentazione richiesta può astrattamente essere necessaria per verificare la coerenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria con le prestazioni richieste dalla lex specialis di gara ed eventuali determinanti errori nell’attribuzione dei punteggi, considerato che la deducente è seconda classificata, che il divario di punteggio che la separa dall’aggiudicataria, pur notevole, è colmabile e che in caso di riscontrata mancanza di requisiti tecnici essenziali l’offerta dovrebbe essere esclusa.Né in questa fase è possibile valutare la decisività dei documenti oggetto dell’istanza di accesso ai fini dell’impugnazione dell’atto di aggiudicazione, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita dell’impugnazione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, ipotesi questa non sussistente nel caso in esame (Cons. Stato, A.P. 18.3.2021, n. 4)

Peraltro nel caso di specie risultano, più che veri e propri segreti tecnici e commerciali dell’aggiudicataria (la natura dei quali non è stata effettivamente dimostrata), ragioni di riservatezza dell’organizzazione del servizio offerto, del personale coinvolto, del numero e della tipologia delle convalide. Il fatto che si tratti di know how organizzativo frutto di esperienza specifica di H.C. ………. s.p.a. non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un segreto tecnico e commerciale, rilevando al più comuni ragioni di riservatezza, proprie di ciascun concorrente


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