Giurisprudenza e Prassi

PREPOSTO TECNICO SETTORE PULIZIE NON ASSIMILABILE AL DIRETTORE TECNICO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2014

Secondo l’art. 38 comma 1° d. lgs. n. 163/2006 le cause di esclusione previste dalle lettere b) e c) riguardano, nel caso di società di capitali (quale è la ricorrente), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico.

Le cause di esclusione, costituendo deroghe al principio generale di massima partecipazione alla gara, sono eccezionali ed inestensibili, per analogia, a figure non espressamente contemplate dalla norma e che non ne condividano, comunque, gli stessi requisiti sostanziali.

In quest’ottica, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto evidenziato nel gravato provvedimento di esclusione, la figura del preposto alla gestione tecnica ex d.m. n. 274/97 non sia assimilabile a quella del direttore tecnico (in questo senso anche TAR Sicilia – Palermo n. 1608/13).

In particolare, il “preposto alla gestione tecnica” è una figura che viene espressamente presa in considerazione dall’art. 2 comma 3° d. m. n. 274/97 ai fini della prova, in capo all’impresa, della capacità tecnica ed organizzativa necessaria – ex art. 1 l. n. 82/94 - per l’iscrizione della stessa al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con r.d. n. 2011/1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 l. n. 443/85 (in questo senso depone l’art. 2 comma 2 d.m. n. 274/97 secondo cui “i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3”).

Ne consegue che la figura del “preposto alla gestione tecnica ex d.m. n. 274/97” non è, di per sé, assimilabile a quella del “direttore tecnico”, menzionata dall’art. 38 d. lgs. n. 163/06, la quale è identificabile nella posizione apicale che è dotata della titolarità di significativi poteri in grado di orientare, in ambito tecnico, le scelte dell’ente cui appartiene con la possibilità di “operare in nome e per conto dell’impresa”, come dedotto dalla stessa resistente nella memoria depositata il 17/09/13

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