Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE A 500.000: SEMPRE OBBLIGATORIA NOMINA DI DEC (114 - II.14)

ANAC PARERE 2024

In fase di esecuzione, le funzioni di DEC sono svolte dal RUP. Tuttavia, nei casi elencati dall'art. 8, comma 4, dell'All. I.2, nonché dall'art. 32, commi 2 e 3, dell'Allegato II.14 il legislatore ha previsto come necessaria la nomina del DEC.

Con l'ulteriore considerazione per cui tale nomina è prevista dal citato art. 32, comma 2, dell'All. II. 14, per i servizi, con riguardo alla qualità delle prestazioni, mentre <<nel caso delle forniture, la previsione del successivo comma 3 dell'art. 32 attribuisce rilevanza esclusivamente al dato quantitativo dell'importo della prestazione, che deve essere superiore a 500.000,00 Euro>> (parere MIT n. 2627/2024).

L'Amministrazione istante sottolinea al riguardo con specifico riferimento agli appalti di fornitura che la disciplina contenuta nell'All.11.14 parrebbe superflua rispetto a quanto già previsto All. I.2, all'art. 8, co. 4 lett. a), che prevede la nomina del DEC per affidamento di importo superiore alla soglia di rilevanza europea.

Pur condividendo i dubbi interpretativi della richiedente, derivanti dalla stratificazione delle disposizioni dedicate alla nomina del DEC negli appalti di servizi e forniture, si ritiene che a norma dell'art. 32 dell'All. II.14 del Codice, per i contratti di fornitura, la nomina del DEC sia sempre necessaria ove l'importo degli stessi superi i 500.000,00, in quanto ritenuti dal legislatore, sulla base dell'importo della prestazione, "di particolare importanza" e tenuto conto della chiara indicazione in tal senso contenuta nella disposizione citata.

Per quanto sopra, in risposta al quesito posto può quindi affermarsi che di regola le funzioni di DEC negli appalti di servizi e forniture, sono svolte dal RUP. Tuttavia, per gli appalti di fornitura (sui quali verte il quesito) la nomina del DEC deve ritenersi obbligatoria nei seguenti casi: (i) appalti di fornitura di importo superiore a 500.000 euro, in quanto ritenuti dal Codice di "particolare importanza" (art. 32, co.3 dell'All. II.14 del Codice); (ii) appalti di fornitura di importo inferiore a 500.00 euro ma superiore alla soglia comunitaria (art. 8, CO. 4, lett. a) All. 1.2); (iii) appalti di fornitura (anche) di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti in uno dei casi di cui alle lett. da b) a e) dell'art. 8, co.4, dell'allegato I.2.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;