Giurisprudenza e Prassi

LA LEX SPECIALIS CHE RICHIEDE DI FORNIRE "EVIDENZA" DI UN REQUISITO TECNICO-PREMIALE, SENZA SPECIFICARE DI PRODURRE DOCUMENTAZIONE, E' RISPETTATA CON UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESAUSTIVA (1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'interpretazione delle clausole di una gara d'appalto deve fondarsi sul significato letterale e sul principio di massima partecipazione, precludendo letture che integrino oneri documentali non espressamente previsti. Il termine "evidenza" riferito a requisiti dell'offerta tecnica non costituisce un espresso onere di allegazione documentale, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva che consenta alla Stazione Appaltante di verificare i dati in un secondo momento.

"La controversia in esame si riferisce al primo dei [...] criteri di attribuzione del punteggio tecnico, che aveva lo scopo di premiare i concorrenti che avessero offerto la prova di disporre di una flotta più consistente, fino ad un massimo di quindici velivoli, inclusi i cinque necessari per soddisfare i requisiti di partecipazione.

L’art. 2.6 dell’Annex Tecnico prevedeva che ciascun offerente dovesse rendere una dichiarazione indicando, per ognuno dei velivoli della flotta, la marca, il modello, la targa, la data di immatricolazione e le caratteristiche del motore monoturbina o a pistoni.

La disposizione stabiliva, altresì, che i concorrenti, oltre a dover inserire nella dichiarazione la tabella compilata con i dati indicati, avrebbero dovuto fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato.

L’art. 2.6 richiedeva, infatti, ‘evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo’, pertanto, ‘la mancanza dell’evidenza richiesta o di uno dei dati richiesti comporterà, ai fini dello scoring, la non validità del velivolo per il punteggio’.

Orbene, dalla piana lettura dell’art. 2.6 appare evidente che la norma, richiedendo agli operatori di fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato, con riguardo alla consistenza della flotta elicotteri a disposizione, non è chiara e univoca nel senso di ‘fondare in termini chiari l’obbligo per il concorrente di allegare immediatamente alla dichiarazione sul possesso del requisito premiale anche i relativi documenti a comprova’.

Ne consegue che, secondo le regole che disciplinano l’interpretazione della legge di gara si deve preferire la lettura della norma che agevoli e ampli la platea dei partecipanti, ossia il favor partecipationis.

Si deve pertanto ritenere che il citato art. 2.6 dell’Annex Tecnico richiedeva al concorrente di produrre dichiarazione in cui dovevano essere riportati, al fine di darne ‘evidenza’ alla Stazione appaltante, il titolo di disponibilità o possesso, marca, modello, targa, data di immatricolazione e le caratteristiche degli elicotteri ivi dichiarati, e la società E. ha prodotto la suddetta dichiarazione indicando quindici elicotteri, per i quali ha specificato in una apposita tabella tutti i dati richiesti dalla legge di gara.

Tale interpretazione è da preferire, atteso che in nessuna parte dell’Annex Tecnico è dato rinvenire una prescrizione con la quale la Stazione appaltante ha imposto l’allegazione di libretti di immatricolazione alla dichiarazione contemplata dall’art. 2.6. Nonostante ciò, la Stazione appaltante ha assegnato ad E. zero punti per il criterio n. 1, sulla base dell’erronea interpretazione dalla stessa adottata con riferimento a quella parte dell’art. 2.6 che stabilisce, come sopra precisato, che ‘con evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo, evidenziando: marca, modello, targa, data di immatricolazione, caratteristiche monoturbina o a pistoni’.

Né si può predicare che alla generica locuzione ‘con evidenza’ si possa attribuire il valore di espressa richiesta di allegazione documentale, atteso che questa conclusione non solo violerebbe i principi dell’interpretazione sistematica della legge di gara, ma violerebbe il principio del favor partecipationis."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)