DISCIPLINA SUBAPPALTO - MODIFICHE DECRETO SEMPLIFICAZIONI - TEMPUS REGIT ACTUM (105.14)
Oggetto: art. 49, comma 1, lett. b) d.l. 77/2021, conv. in I.n. 108/2021 - richiesta di parere.
L’Autorità ha avuto modo di osservare che «il principio tempus regit actum nelle procedure di gara abbia carattere generale e deve intendersi nel senso che la procedura è disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell’atto di avvio della procedura, la lex specialis di gara non potendo essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti (sul principio tempus regit actum nelle procedure di gara, si vedano: Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25/02/2014, n. 9; Cons. Stato, sez. V, 23/06/2010, n. 3964; Cons. Stato, sez. V, 12/05/2017, n. 2222; Cons. Stato, sez. V, 31/07/2019, n. 5431; TAR Lazio, sez. II, 30/04/2020, n. 4529)» (delibera n. 882/2020, PREC 201/2020/L). Pertanto, in linea generale, in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, le novelle intervenute in tema di contratti pubblici, non possono trovare applicazione con riguardo alle gare già bandite alla data di entrata in vigore delle stesse o ai contratti in corso di esecuzione. In tal senso, le modifiche introdotte dall’art. 49 del d.l. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021, all’art. 105, comma 14, del Codice, devono ritenersi applicabili ai contratti di subappalto relativi alle procedure di gara avviate dopo l’entrata in vigore del predetto decreto.
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