Giurisprudenza e Prassi

DECRETI PENALI DI CONDANNA - OPPOSIZIONE - REVOCA AUTOMATICA - NON SOTTOPOSTI OBBLIGO DICHIARATIVO (80.5.c bis-f bis)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2021

Con riguardo al primo motivo di doglianza, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione a fronte della mancata esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c bis) e f bis) del d. lgs 50/2016 di E. s.r.l. per aver omesso di dichiarare taluni precedenti penali gravanti sui legali rappresentanti della controinteressata costituiti da decreti penali di condanna, in quanto tali fattispecie potrebbero astrattamente integrare gravi illeciti professionali idonei ad incidere sul rapporto fiduciario tra operatore economico e stazione appaltante e quindi a giustificare una esclusione.

La censura sollevata appare priva di fondamento.

L’asserita omissione dichiarativa ha ad oggetto decreti penali di condanna opposti ai sensi dell’art. 464, comma 3, c.p.p. L’opposizione comporta la revoca automatica del decreto penale, rendendolo tamquam non esset. e demandando al successivo giudizio di opposizione l’accertamento del fatto di reato. In tal senso “il decreto penale di condanna opposto non è utilizzabile per il giudizio di inaffidabilità di un operatore economico partecipante ad una gara pubblica, ciò in quanto risulta impossibile ricollegare effetti vincolanti ad un accertamento sommario e privo di contraddittorio, quale è quello del decreto penale” (Tar Piemonte, sez. I, 14/05/2019, n. 576).

Ne consegue che in sede di gara non sussistevano condanne a carico dei legali rappresentanti di E. s.r.l. ma procedimenti penali pendenti, nei confronti dei quali non sussiste alcun obbligo dichiarativo atteso che “in fase di partecipazione alla gara, l’onere informativo a carico degli operatori economici, per gli atti di rilevanza penale, non include in via generica i carichi pendenti ma solo per alcune fattispecie di reato le sentenze di condanna definitiva, in linea con le previsioni di cui all’art. 80, commi 1 e 3, d. lgs 50/2016 sulle cause di esclusione dalla gara” (Tar Lazio, sez. III, 02/07/2020, n. 7587).

Pertanto, la stazione appaltante in ossequio al principio del favor partecipationis ha correttamente valutato – nell’ambito del proprio potere discrezionale – l’ammissione di E. s.r.l. a partecipare alla gara, vieppiù in considerazione dell’esito negativo delle verifiche effettuate mediante il servizio AvcPass su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...