Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE - CUMULO ALLA RINFUSA DEI REQUISITI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Il Consorzio ………. ha dichiarato il 21/9/2020 il possesso dei suindicati requisiti in misura adeguata, aggiungendovisi l’autonoma dichiarazione della consorziata ……….. del 23/9/2020.

Da alcuna dichiarazione del Consorzio può farsi discendere che i requisiti dichiarati non appartenessero al Consorzio o alle consorziate designate.

L’argomentazione della ricorrente si mostra il frutto di una illazione: essa prende spunto dal fatto che la consorziata …….. avesse reso in proprio la dichiarazione per trarne il convincimento che, essendo insufficienti i requisiti in suo possesso (ovvero, reputati tali per inidoneità delle prestazioni rese) e mancando in concomitanza le dichiarazioni delle altre consorziate, le prestazioni utili a soddisfare il possesso dei requisiti sarebbero state attinte dal Consorzio stabile facendo riferimento a consorziate non designate.

Sennonché, una tale deduzione non trova fondamento nelle dichiarazioni rese in gara, atteso che il Consorzio stabile ha contestualmente designato le consorziate per l’esecuzione e dichiarato cumulativamente il possesso dei requisiti, rispettando (senza che occorra indagarne la corrispondenza a legge) la prescrizione del p. 8.2. del capitolato.

Ne discende l’infondatezza della deduzione, che non trova riscontro nella realtà dei fatti e che (incidentalmente detto) è fondata su una non condivisibile interpretazione dell’art. 47 cit. circa il c.d. “cumulo alla rinfusa”, configurandosi tale regime di qualificazione anche per i consorzi stabili operanti nel settore dell’ingegneria e dell’architettura (art. 46, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 50/2016) ed essendo ammesso in via generale (ad eccezione di specifiche deroghe, come in tema di beni culturali, o di casi peculiari), come di recente statuito da questa Sezione con ampie motivazioni, ritenendo riassuntivamente che proprio l’invocato decreto-legge n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019, ha “inequivocabilmente ribadita la non incidenza della circostanza relativa all’esecuzione materiale delle prestazioni da parte della consorziata che presta i requisiti, in ossequio al principio mutualistico che caratterizza i consorzi stabili” (sentenza del 26/1/2021 n. 537).


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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;