Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE - AMMISSIBILE CUMULO ALLA RINFUSA LIMITATAMENTE AD ATTREZZATTURE E PERSONALE (47)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’appellante presenta la veste, dallo stesso dedotta, di consorzio di società artigiane ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016.

Al riguardo, il profilo d’illegittimità che esso fa valere - all’esito dell’istanza di autotutela parzialmente accolta dall’amministrazione - attiene alla previsione dei requisiti tecnico-organizzativi di gara in capo alla singola officina (cfr., in particolare, il censurato art. III.1.3, che indica i “Requisiti tecnico-organizzativi minimi richiesti” per la partecipazione ai vari lotti, prevedendo che “L’officina dovrà essere in possesso della [indicata] minima capacità tecnica riferita alla singola sede operativa”, con la precisazione che “Per ‘sede operativa’ si intende un’officina dotata di tutti i requisiti previsti per il lotto di riferimento, con particolare riferimento alle distanze massime dall’Ente”); tale previsione impedirebbe, secondo la prospettazione dell’appellante, il ricorso al regime del cd. “cumulo alla rinfusa” previsto dalla legge per i consorzi. La stazione appaltante forniva in specie espressa risposta negativa in ordine alla possibilità che il “cumulo alla rinfusa” potesse valere per soddisfare i requisiti “mediante più officine diversamente dislocate che, cumulativamente, [fossero] in grado di soddisfare i requisiti tecnico-organizzativi previsti dal bando per ciascun lotto di gara”.

La doglianza non è condivisibile, muovendo da un’errata lettura delle previsioni di gara e della loro declinazione rispetto al fenomeno consortile.

In relazione alla officina quale sede operativa viene richiesta la dotazione, concentrata, di tutti i mezzi e il personale.

Il che non attiene tuttavia propriamente all’applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa” relativo ai requisiti di qualificazione tecnico - organizzativa, ai sensi dell’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, come dedotto dall’appellante (principio da ritenere in effetti tuttora vigente, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - cfr. Cons. Stato, V, 29 marzo 2021, n. 2588 - seppur limitatamente ai requisiti di «disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo»: cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5), bensì concerne essenzialmente la vera e propria conformazione delle prestazioni e loro organizzazione, in specie richiedendo, al di là dei profili soggettivi del possesso dei requisiti, che la singola officina messa a disposizione sia provvista in modo completo ed esauriente della dotazione di mezzi e personale necessaria.

La lettera del bando e della nota di riscontro all’istanza di autotutela consentono di evincere chiaramente tale assetto: i requisiti (i.e., dotazioni di attrezzature e personale) devono essere soddisfatti in modo concentrato dalla singola officina quale “sede operativa” messa a disposizione dell’amministrazione (cfr. il bando, sub art. III.1.3, e la nota del 29 maggio 2020, nei passi suindicati).

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