Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE - TEMPO ESIGUO DI ESAME DELLE OFFERTE - NON SEMPRE EQUIVALE A VALUTAZIONE SUPERFICIALE E NON ATTENDIBILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La censura incentrata sul tempo impiegato da una commissione giudicatrice per l’esame delle offerte in una procedura di gara è una contestazione di carattere formale mediante la quale si vuol dimostrare, per via presuntiva, l’illegittimità sostanziale delle valutazioni per carenza di istruttoria. Tuttavia, poiché la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori - quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate- ai fini della validità della massima di esperienza implicitamente richiamata, per cui ad un tempo esiguo di esame dell’offerta corrisponde una valutazione frettolosa e, per questo, superficiale e non attendibile, la parte che propone tale contestazione è tenuta ad accompagnare l’allegazione del breve tempo impiegato con più significative censure sul risultato finale cui è pervenuta la commissione (cfr. le sentenze già richiamate dal giudice di primo grado: Cons. di Stato, Sez. V, 15 aprile 2021, n. 3117; Cons. di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1322)

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;