OFFERTE CON DECIMALI - CALCOLO DEL RIBASSO - DIVIETO DI ARROTONDAMENTI SE NON PREVISTI DALLA LEGGE (97.2)
In caso di presentazione di offerte economiche con numeri decimali, la commissione di gara non può applicare arrotondamenti che non siano espressamente previsti dalla lex specialis di gara specificamente riferiti al calcolo del ribasso così come alla determinazione della soglia di anomalia. Il MIT nella Circolare del 29/10/2019 avente ad oggetto le modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1, d.l. n. 32/20219, convertito dalla l. n. 55/2019, ha indicato che “E’ necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata”. Nel caso di specie, la previsione contenuta nel disciplinare di gara (“Il sistema consente di
inserire fino alla terza cifra decimale. L’eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema”) sia generica e, soprattutto, non fornisca specifiche indicazioni su arrotondamenti concernenti il calcolo del ribasso così come la determinazione della soglia di anomalia, sembrando effettivamente limitarsi a dare indicazioni circa l’inserimento nel sistema dell’offerta economica.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui