IL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E' UN APPALTO DI SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA (108)
Nei servizi di custodia e cura degli animali d'affezione, l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è radicalmente illegittimo. Tale servizio, caratterizzandosi per l'alta intensità di manodopera, esige l'applicazione cogente del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'utilizzo del massimo ribasso risulta in contrasto con i principi costituzionali di tutela degli animali, in quanto espone esseri senzienti al rischio concreto di cure inadeguate, risultando altresì viziato dalla violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
"[...] il Collegio osserva che il servizio oggetto della gara impugnata rientra pacificamente nella categoria dei servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023, per i quali l'art. 108, comma 2, lett. a), del medesimo Codice impone il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Tale disposizione ha carattere imperativo e non ammette deroghe discrezionali da parte della stazione appaltante. Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi è caratterizzato da una componente di manodopera largamente prevalente rispetto ad altri fattori produttivi [...].
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare – con orientamento che questo Collegio condivide e fa proprio – che «la necessità di tutelare gli animali e le specifiche condizioni di custodia degli stessi [...] non giustifica il ricorso al criterio del prezzo più basso», risultando tale criterio strutturalmente inidoneo a garantire gli standard qualitativi che la normativa in materia di benessere animale impone (TAR Lazio - Roma, Sez. II, sentenza n. 10131/2015).
Del resto, affidare la cura di esseri senzienti a chi offre il prezzo più basso, partendo, peraltro, da una base d'asta già esigua, significa esporre gli animali al rischio concreto di ricevere cure, alimentazione e spazi inadeguati, in violazione del principio fondamentale di tutela degli animali sancito dall'art. 9 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1."
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