DIVIETO DEL MINOR PREZZO PER SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA (95.3)
In materia di appalti pubblici, è legittima la normativa nazionale che impone l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera. Tale vincolo risponde alla finalità di tutelare la dignità dei lavoratori e la qualità delle prestazioni, e non può essere derogato dalla stazione appaltante neppure attraverso clausole che limitino il ribasso alla sola quota di utile spettante all'impresa, restando precluso l'utilizzo del criterio del minor prezzo ogniqualvolta i costi del personale rappresentino la componente economica prevalente del servizio.
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