Giurisprudenza e Prassi

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – POTERE DISCREZIONALE PA

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ortho-Clinical Diagnostics S.r.l. – Procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di sistemi, in service, per l’u.o. Medicina Trasfusionale dell’Azienda da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lotto 1 “sistema di tipizzazione immunoematologica per donatori in totale automazione, che utilizzi la tecnologia di agglutinazione su colonna” - Importo a base di gara: euro 9.240.070,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico di Cristina Benfratelli.

Considerato che la definizione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche è espressione della cd. discrezionalità tecnica, sindacabile solo se le valutazioni compiute appaiano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (sul sindacato della discrezionalità tecnica cfr., ex multis, parere di precontenzioso n. 687 del 18 luglio 2018; parere di precontenzioso n. 193 del 1° marzo 2018; parere di precontenzioso n. 797 del 19 luglio 2017; parere di precontenzioso n. 210 del 1° marzo 2017; parere di precontenzioso n. 528 del 4 maggio 2016; parere di precontenzioso n. 198 del 25 novembre 2015; parere di precontenzioso n. 37 del 1 aprile 2015; parere di precontenzioso n. 31 del 2 settembre 2014; consiglio di stato, sez. v, 26 marzo 2020 n. 2094; consiglio di stato, sez. v, 30 aprile 2018, n. 2602; consiglio di stato, sez. iii, 2 maggio 2016, n. 1661; consiglio di stato, sez. v, 23 febbraio 2015, n. 882; tar venezia, sez. i, 7 giugno 2018, n. 613); considerato che non sono del pari sindacabili, se non entro i suindicati limiti, gli interessi sottesi alla scelta (altamente discrezionale) della stazione appaltante di attribuire preponderanza a determinate componenti dell’offerta (consiglio di stato, sez. v, 8 aprile 2014, n. 1668) e gli obiettivi dalla stessa prefissati per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico;visti i criteri n. 4, n. 8, n. 10, n. 12, n. 13, n. 17 censurati dall’istante; considerato che, alla luce di quanto rappresentato dalla stazione appaltante, essi appaiono dettati dall’esigenza di fare fronte a picchi giornalieri di campioni e ad eventuali fermi tecnici delle apparecchiature (criterio n. 4); dall’interesse per la riduzione dell’inquinamento ambientale e della gestione di rifiuti solidi potenzialmente infetti (criterio n. 8); dalla scelta tecnico-operativa di dotarsi dei migliori sistemi per garantire la qualità delle attività analitiche e della refertazione dei risultati a fronte di una popolazione numerosa e complessa di donatori/riceventi (criterio n. 10); dalla scelta tecnica di una metodologia di analisi, tra quelle possibili, ritenuta preferibile (criterio n. 12); dalla scelta tecnica di arricchire il pannello dei test diagnostici a disposizione del laboratorio, dotandosi dei mezzi necessari a refertare i test diagnostici anche in presenza di ostacoli operativi e di disaster recovery (criterio n. 13); dalla necessità di garantire un supporto di alto livello per i test di approfondimento, nel rispetto della privacy (criterio n. 17); ritenuto che, in considerazione di quanto illustrato dalla stazione appaltante, la definizione dei richiamati criteri non appare affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, essendo ciascuno finalizzato ad evidenziare caratteristiche migliorative delle offerte idonee a soddisfare esigenze e necessità ritenute dall’amministrazione connesse al miglior perseguimento dell’interesse pubblico;considerato altresì che non sono stati offerti alla valutazione dell’autorità atti e/o documenti dotati di un minimo di attendibilità e valenza dimostrativa circa la supposta idoneità di alcuni di tali criteri a incidere sulla possibilità, per taluni operatori economici, di formulare un’offerta competitiva, in violazione del principio di parità di trattamento e concorrenza; considerato che la predetta istanza può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all’art. 11, comma 5, del nuovo ‘regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, pubblicato in g.u. n. 22 del 26 gennaio 2019; i criteri di valutazione dell’offerta tecnica censurati dall’istante non affetti da manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.





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AZIENDA: Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
PARERE DI PRECONTENZIOSO: Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della rich...
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