VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - ILLEGITTIMI CRITERI MERAMENTE SOGGETTIVI (108)
Possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell'offerta medesima.
L'Autorità, anche in pronunce successive alle sopra citate linee guida, ha ritenuto possibile prevedere nel bando di gara, nell'ambito dell'oepv, criteri di natura soggettiva (relativi ad esempio all''organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto") al ricorrere di <<due condizioni: che il criterio esperienziale getti luce sulla qualità dell'offerta e che il punteggio assegnato non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo>> (Delibera 219 del 23.4.2024, Atto del Presidente del 26 luglio 2023 n. 1332; anche delibera n. 348/2022 e delibera n. 567/2020).
Quindi le stazioni appaltanti hanno il potere discrezionale, purché esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, <<di fissare nella lex specialis elementi dell'offerta che, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi dell'operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell'offerta, per la capacità di "illuminare" sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest'ultima, poiché esprimono la sua affidabilità (cfr. Cons. Stato, V,20 giugno 2019, n. 4198)>> (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1186/2022).
Sulla base di tali principi, che guidano l'interpretazione (anche) dell'art. 108 del nuovo Codice, può quindi ritenersi confermata l'impossibilità di prevedere nel bando di gara, elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo (come nel caso, indicato nell'istanza di parere, delle certificazioni ISO che attengono precipuamente a requisiti soggettivi dei concorrenti) o che, per il punteggio assegnato, incidano in maniera preponderante sulla determinazione del punteggio complessivo dell'offerta e quindi sull'aggiudicazione del contratto.
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