Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - SINDACATO GIUDICE - SOLO PER MACROSCOPICI ERRORI

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

alla luce del tradizionale indirizzo giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato come, <<nelle gare di appalto, qualora sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisc(a) espressione della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e, pertanto, non p(ossa) essere oggetto di sindacato, salvo che non sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta>> (tra le tante: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 novembre 2018, n.1644; Cass. civ. sez. un., 25 settembre 2018, n.22755; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2018, n.135; Cons. Stato sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013).

A prescindere da ogni considerazione in ordine all’eccezione di tardività delle censure di cui al secondo motivo aggiunto articolata dalle difese della Stazione appaltante e della controinteressata (sostanzialmente infondata alla luce dei principi enunciati dalla recente Cons. Stato, ad. plen. 2 luglio 2020, n. 12, non risultando per nulla che la ricorrente avesse preso cognizione, in data incompatibile con la tempestiva proposizione dei motivi aggiunti, dell’offerta tecnica della controinteressata), la prospettiva di necessaria limitazione alla rilevazione di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste sopra richiamata rende ovviamente impossibile l’accoglimento delle censure proposte da parte ricorrente.

Con riferimento alle tre “aree problematiche” individuate nel motivo di ricorso, appare pertanto sufficiente rilevare:

a) come la valutazione relativa al parametro <<interventi di manutenzione e riparazione guasti e relativa tempistica>> investisse appunto tutti gli elementi qualitativi e temporali degli interventi e come pertanto risulti del tutto riduttiva e inaccoglibile la prospettazione della ricorrente, tesa ad attribuire importanza dirimente ai soli tempi degli interventi di manutenzione e riparazione, ovvero ad un elemento che la lex specialis di gara non considerava per nulla dirimente per l’attribuzione del punteggio, apparendo, al contrario, necessaria un’equilibrata valutazione di tutti gli elementi qualitativi-quantitativi di questo aspetto dell’offerta;

b) come, con riferimento al parametro <<programma cronologico di attivazione del servizio>>, la scelta della controinteressata di offrire l’attivazione del servizio <<entro 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, contestualmente alla firma del contratto>> risulti ovviamente più favorevole per la Stazione appaltante della scelta della ricorrente di offrire l’attivazione del servizio nel termine di <<n. 2 (due) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla consegna delle aree>> e giustifichi pertanto l’attribuzione di un punteggio maggiore con riferimento al parametro; del tutto pretestuosa appare pertanto la scelta della ricorrente di articolare un motivo di ricorso che valorizza solo il numero di giorni previsti per l’attivazione del servizio, ma non la diversa decorrenza (nel caso della controinteressata l’aggiudicazione definitiva, mentre nel caso della ricorrente la successiva sottoscrizione del contratto o la successiva consegna del servizio) del detto termine;

c) come del tutto razionale appaia la scelta della Stazione appaltante di attribuire il medesimo punteggio alla ricorrente ed alla controinteressata con riferimento al parametro <<numero ausiliari assunti ed indicazione dei periodi di assunzione per ciascuna unità (esclusa variazione numero ore settimanali)>>, trattandosi di offerte non molto distanti per quello che riguarda il periodo estivo e notevolmente divergenti solo nel periodo invernale (che la Stazione appaltante evidenzia essere caratterizzato dal minor uso del servizio).

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MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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