Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO MERAMENTE QUANTITATIVO: LA COMMISSIONE NON PUO' VALUTARE LA CREDIBILITA' DELL'OFFERTA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Oppone il ricorrente che appare inverosimile che i due concorrenti potessero effettivamente mettere a disposizione della Stazione appaltante un numero così ingente di personale, pari all’intero personale in forza ai raggruppamenti interessati.

La censura per come sopra riportata appare apoditticamente affidata ai non dimostrati giudizi di inverosimiglianza e non credibilità inidonei a scalfire l’esito finale del punteggio attribuito per l’offerta tecnica ai due Raggruppamenti controinteressati.

L’assegnazione del punteggio secondo il criterio 2.6 “Numero di addetti da destinare ai servizi a richiesta” è stata effettuata dalla Commissione di gara applicando la formula prevista dal Disciplinare.

Ne emerge che la Commissione giudicatrice non aveva alcuna possibilità di distorcere il criterio quantitativo da applicare, a meno che non vi fosse un errore numerico nel calcolo della formula, circostanza questa non provata dalla ricorrente.

Pure con recente giurisprudenza del Consiglio di Stato viene ribadito che “Pertanto alla fattispecie de qua può applicarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento” (ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2024, n. 3518; 14 giugno 2023, n. 5854; sez. III, 12 ottobre 2023, n. 8893; sez. V, 12 maggio 2016, n. 1889).” C. Stato, sezione V, 18 dicembre 2024, n. 10195 e nel caso in esame, proprio la circostanza sopra descritta secondo cui la Guida alla redazione dell’offerta tecnica” abbia assegnato al criterio 2.6 ben quattro formule matematiche in relazione alla “tipologia/qualifica della risorsa impiegata” e “tipo di servizio da svolgere” confluenti in quella finale, in sostanza cinque formule matematiche, consente di rigettare in pieno la censura proposta e con essa l’intero ricorso.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)