Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - SOMMA DEI PUNTEGGI - DEVE ESSERE PARI A 100

ANAC DELIBERA 2021

Nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bisdel Codice e delle Linee Guida Anac n. 2, la somma dei punteggi deve essere pari a 100 e deve essere ripartita tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%) e il punteggio assegnato alla componente tecnica. Pertanto, e illegittimo l'allegato al disciplinare di gara che assegna ai singoli sub-criteri di valutazione una serie di sub-punteggi, la cui somma non consente di raggiungere il valore complessivo di 100.

Il principio di equivalenza funzionale permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis. Tale principio si applica indipendentemente da espressi richiami nella legge di gara anche ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...