CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: NON SONO CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI (108)
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, i criteri di valutazione delle offerte, anche laddove affetti da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza, non rientrano nel novero delle cc.dd. clausole escludenti, in quanto non idonei ex se ad impedire la predisposizione e presentazione di un'offerta. La loro impugnazione è, dunque, rimessa all'atto finale e conclusivo della procedura di gara che ne abbia fatto applicazione (cd. Doppia impugnativa). Da tanto consegue che:
a) laddove l'istante non abbia presentato alcuna offerta in gara, non potrebbe ritenersi sussistente la legittimazione ad agire e l'interesse all'impugnazione dei suddetti criteri di valutazione delle offerte;
b) nel caso in cui, invece, l'istante abbia presentato un'offerta, andrebbe in ogni caso rilevata (prima dell'aggiudicazione) la carenza di interesse attuale alla pronuncia del parere.
Invero, la lesione lamentata risulta, allo stato, meramente virtuale e astratta, essendo rivolta a taluni criteri di attribuzione del punteggio premiale per elementi qualitativi la cui applicazione è ancora in predicato e i cui esiti applicativi sono attualmente imponderabili. In altri termini, l'interesse alla riformulazione e riedizione del bando di gara difetta, allo stato, dei caratteri della concretezza e attualità, dovendosi ritenere prevalente l'interesse all'aggiudicazione della procedura.
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