L'OBBLIGO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DIPENDE DALL'OGGETTO SPECIFICO DELL'APPALTO (57.2)
L'obbligatorietà dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) deve essere valutata con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto; in assenza di un nesso diretto tra la prestazione principale e le categorie merceologiche normate dai decreti ministeriali sui CAM, l'omessa previsione degli stessi nella lex specialis non inficia la legittimità della procedura. Inoltre, il divieto di unico centro decisionale tra i concorrenti è finalizzato a garantire la segretezza e l'autonomia delle offerte riferite alla medesima prestazione, ragion per cui, nelle gare suddivise in lotti con vincolo di aggiudicazione singola, tale divieto non impedisce il collegamento tra operatori economici che concorrono per lotti differenti.
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