LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO DOPO LA COMPENSAZIONE PER UN CREDITO DA ALTRA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO NON SALVA DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI
Laddove si accerti nelle more del procedimento di opposizione un fatto estintivo, sia pure parziale, del credito oggetto di richiesta monitoria, si dovrà comunque provvedere alla revoca del decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità del fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna al pagamento degli importi residui del credito si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 653, II e III comma c.p.c. (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 17/12/2013) 10/04/2014, n. 8428).
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