Giurisprudenza e Prassi

ERRATO CPV NEL BANDO DI GARA E MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BANDO DECORRE COMUNQUE DALLA PUBBLICAZIONE LEGALE (84)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

Ai fini della tempestività dell'impugnazione di un bando di gara recante clausole asseritamente escludenti (nella specie, per l'utilizzo di un codice CPV ritenuto incongruo e fuorviante rispetto all'oggetto dell'appalto), il termine decadenziale decorre indefettibilmente dalla data di pubblicazione legale dell'atto sulla GUUE, che genera una presunzione assoluta di conoscenza in capo agli operatori del settore. Spetta alla diligenza dell'operatore economico avvalersi dei molteplici criteri di ricerca messi a disposizione dalle piattaforme telematiche, non potendo l'eventuale errore sul CPV giustificare la rimessione in termini o il ritardo nell'impugnativa.

"Con riferimento al CPV la Sezione, nel precedente n. 322/2025 ha evidenziato che “l'utilizzo del Common Procurement Vocabulary (CPV) da indicare nelle procedure di gara è obbligatorio dal 1.2.2006 e tale nomenclatura è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, ed è richiamata dalle diverse direttive in materia di appalti e concessioni (articolo 27 della direttiva 2014/23/UE; articolo 23 della 2014/24/UE; articolo 41 della direttiva 2014/25/UE; considerando 58 e diversi altri richiami contenuti nella direttiva 2009/81/CE).

Il CPV consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare. È utilizzato a fini statistici e di raccolta dati, ma la sua funzione primaria è quella di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando, fornendo un riferimento comune in tutte le lingue dell’Unione europea (comunicato ANAC del 9.5.2023, recante “Indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV”).

Indicare in una procedura di gara un codice non congruente con la prestazione da affidare potrebbe comportare la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità che impongono, alle stazioni appaltanti, di fornire informazioni chiare e precise sulle procedure onde consentire una valutazione sulla legittimità del loro operato, oltre che degli obblighi di pubblicità legale. Allo stesso tempo, potrebbe violare il principio di “par condicio”, poiché non consentirebbe a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati di conoscere le opportunità effettivamente esistenti, con una conseguente violazione del principio di tutela della concorrenza”.

In base alle argomentazioni sopra indicate, la presenza di un CPV dell’appalto ritenuto non corretto non produce di certo un effetto equivalente a quello della mancata pubblicità del bando (come sostenuto invece dalla ricorrente nella memoria difensiva del 25.5.2026,), poiché il bando, sia pur con tale ipotetico errore, risulta comunque pubblicato e, se ritenuto immediatamente lesivo, andava impugnato nel termine di decadenza.

Del resto, l’indicazione del CPV mira unicamente a facilitare la ricerca del bando all’interno della banca dati della GUUE (c.d. TED), dove operano vari criteri di ricerca di natura testuale, sicché quello tramite CPV non costituisce l’unico criterio di ricerca.

Era quindi onere della ricorrente avvalersi dei criteri di ricerca messi a disposizione dal sistema TED per individuare i bandi di proprio interesse, alternativi al criterio del CPV che non costituisce l’unica chiave di ricerca della pubblicazione di una gara."

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