Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO MENSA - DISCIPLINA SPECIALI COVID 19 - INAPPLICABILITÀ GARE INDETTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

TAR PUGLIA SENTENZA 2022

Sotto altro profilo, parte ricorrente in via principale aggiunge che la sopravvenuta disciplina dettata in ragione dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha, altresì, previsto:

– l’adozione di misure obbligatorie per garantire il distanziamento sociale che prevedono, per quanto attiene la refezione, che questa venga effettuata in due o più turni, sempre al fine di non consentire l’affollamento dei locali destinati;

– lo svolgimento di attività di sanificazione che richiedono la igienizzazione delle aule al termine della lezione e al termine del pasto stesso;

– il possesso da parte del centro cottura di specifici ed ulteriori requisiti strutturali tra cui la predisposizione di un lay-out diverso per consentire agli addetti di lavorare in sicurezza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto si evidenzia che, in relazione alla descrizione del centro cottura, l’offerta tecnica qualitativa presentata dalla stessa OMISSIS S.r.l. non risulterebbe più adeguata (nel dettaglio ai suoi punti 2 “Teaming operativo” e 3 “Piano di Pulizia e sanificazione”).

Le sopravvenute disposizioni dettate dal C.T.S. e recepite dal Ministero dell’Istruzione implicanti – tra l’altro – l’utilizzo della modalità di somministrazione pasti “Pasto Monoporzione” – “Lunch Box” non sono applicabili alla procedura di affidamento de qua, sia perché bandita prima della loro adozione, sia per l’applicabilità delle disposizioni regionali pugliesi (compendiate nella nota della Regione Puglia prot. n. A00/1522751 del 14 agosto 2020 esibita dalla difesa comunale) che prevedono la somministrazione nel locale refettorio o in altri spazi con le modalità e le precauzioni ivi specificate.

Del resto, a ben vedere, lo stesso Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione prevede che “anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe” così individuando la fornitura del pasto in lunch box per il consumo in classe solo come misura eventuale e non strettamente cogente.

A ciò si aggiunga che, come messo in evidenza dalla difesa comunale, la A.S.L. di OMISSIS, con nota acquisita al prot. n. 102037 del 22 luglio 2020 (non oggetto di impugnazione), in riscontro alla richiesta formulata con nota prot. gen. 78897/2020 dell’ 8 luglio 2020 dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Comune di OMISSIS, ha espressamente chiarito che “non si ritiene opportuno introdurre il servizio di monoporzione che non apporta alcun miglioramento dal punto di vista igienico sanitario, in quanto vi è una maggiore manipolazione e un aumentato contatto con le superfici potenzialmente contaminate” sicché “in mancanza di indicazioni specifiche da parte del competente Ufficio Regionale, si ritiene opportuno mantenere la precedente modalità di somministrazione dei pasti”.

Preme, in ultimo evidenziare, per completezza, che, con determina n. 1206/2020, la Stazione Appaltante ha integrato e riapprovato il Capitolato speciale d’appalto prevedendo specificatamente all’art. 4 lettera p) l’impegno della impresa aggiudicataria ad adeguarsi a tutte le misure e le disposizioni di sicurezza, emanate e adottate dagli organi competenti al fine di contrastare l’epidemia di Covid-19 (prescrizione che pure è stata successivamente accettata da parte ricorrente in via principale con la presentazione dell’offerta). Il che, anche se non integra acquiescenza rispetto al vizio denunciato a mezzo del motivo in scrutinio (non potendo la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura determinare un pregiudizio sul piano processuale per l’operatore economico – in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 04/01/2019, n.48), certamente vale a superare, nella sostanza, la lamentata sopravvenuta inattualità della disciplina di gara.

Va, dunque, per tutte le ragioni appena esposte, respinta la domanda di annullamento proposta ex art. 29 c.p.a. da parte ricorrente in via principale avverso la impugnata nota dirigenziale prot.n. 0103479 dell’11 settembre 2020 adottata dal Servizio Diritto allo Studio/Mensa del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione del Comune di OMISSIS e gli atti di gara della procedura de qua.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
ANNULLAMENTO: E' il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli Strumenti di ...