Giurisprudenza e Prassi

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO MINIMO – VIOLAZIONE – ESCLUSIONE (97.5)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2020

In via di premessa, occorre infatti distinguere il concetto di “minimi salariali”, indicati nelle apposite tabelle ministeriali (cd. trattamento retributivo minimo), da quello di “costo orario medio del lavoro” risultante dalle tabelle ministeriali. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell'esclusione dell'offerta stabilita dall'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata ex lege anormalmente bassa. E la diversità dei due concetti si coglie nel fatto che quello di trattamento retributivo minimo ha carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell'attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall'analisi e dall'aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 04/12/2018, n. 1115).

La distinzione assume centrale rilevanza nel caso di specie, in quanto le difese della parte resistente e controinteressata si appuntano, in particolare, sul valore non assoluto delle tabelle ministeriali e sulla possibilità, perciò, di giustificare uno scostamento da tali valori, come affermato in via consolidata dalla giurisprudenza.

Tale assunto tuttavia, come appena sopra visto, è vero solo con riferimento al concetto di costo medio del lavoro, non anche con riferimento a quello di minimi salariali, che costituiscono, in sostanza, una voce del costo del lavoro – riportata nelle tabelle ministeriali, ma determinata nel contratto collettivo – inderogabile e che non ammette giustificazioni o scostamenti, potendo invece essere poi oggetto di scostamenti il costo globale del lavoro determinato, e non solo mutuato altrove, proprio dalle tabelle ministeriali che, rispetto a tale concetto, hanno perciò valore meramente indicativo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati