Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - GARA TELEMATICA MEPA - FORMAT PA PREVEDEVA IL CAMPO - ESCLUSIONE LEGITTIMA (95.10)

ANAC DELIBERA 2022

L'esercizio del potere di revoca, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione che può determinarsi in tal senso nell'esercizio del proprio potere di revocare l'atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, anche, semplicemente, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, ma con il rispetto delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla previsione dell'indennizzo economico) previste dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/90 a tutela delle posizioni giuridiche maturate dal privato a seguito dell'atto ampliativo.

La mancata separata indicazione dei costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara del concorrente ogniqualvolta il format messo a disposizione dalla Stazione appaltante per la formulazione dell'offerta economica contenga uno spazio fisico ove inserire i suddetti costi.

Nel caso di specie, nonostante la lettera d'invito non richiedesse la puntuale quantificazione dei costi della manodopera, il format messo a disposizione dal ME.PA. per la presentazione delle offerte economiche conteneva un apposito spazio per l'indicazione, in relazione a ciascuna delle categorie di lavoro oggetto dell'appalto, dei costi della manodopera, richiamando, peraltro, espressamente l'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016; pertanto, non ricorre nel caso di specie una delle eccezioni al meccanismo espulsivo;

invero, per un verso, l'omessa indicazione nel corpo della lex specialis dei costi della manodopera appare priva di rilievo affidante, in ragione della attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa del Codice, che deve senz'altro postularsi (anche all'esito del consolidato orientamento giurisprudenziale) ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico; d'altro canto, l'espresso richiamo all'art. 95, comma 10, del Codice nel format del ME.PA. esclude l'obiettiva incertezza paventata dall'Ing. .... S.r.l. in merito ai costi da dichiarare in sede di offerta economica; dall'altro, non ricorre alcuna obiettiva impossibilità pratica di materiale indicazione dei suddetti costi, essendo previsto un apposito spazio per la separata quantificazione dei costi della manodopera.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...