Giurisprudenza e Prassi

MANCATA INDICAZIONE ONERI DI SICUREZZA - SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO NEL DIFETTO DELLA LEX SPECIALIS (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

I dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, che avevano comportato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte dell’Adunanza Plenaria e, prima ancora, dal TAR Lazio, sono stati superati dalla stessa Corte europea nella sentenza del 2 maggio 2019 resa nella causa C-309/18, secondo cui: “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice”.

In pratica, secondo la Corte di Giustizia, solo quando “le disposizioni della gara di appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche” è possibile fare ricorso al soccorso istruttorio.

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APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
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