Giurisprudenza e Prassi

GIUSTIFICATIVI COSTO DELLA MANODOPERA - SCOSTAMENTO RISPETTO A QUANTO DICHIARATO IN GARA - NON LEGITTIMO (97)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

Quanto al costo della manodopera, la ricorrente principale ha evidenziato come, in sede di giustificativi prodotti nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, l’aggiudicatario ha indicato un costo orario del personale sensibilmente ridotto rispetto a quello stabilito nell’offerta: le ore ordinarie, comprensive dei costi di sostituzione, sono state quotate, ciascuna, a € 13,65, per i dipendenti di II livello, e a € 15,09, per i dipendenti di IV livello, a fronte della precedente quotazione pari, rispettivamente, a € 15,09 e a € 16,71, mentre le ore supplementari sono state quotate, ciascuna, a € 12,31, per i dipendenti di II livello, e a € 13,61, per i dipendenti di IV livello, a fronte della precedente quotazione pari, rispettivamente, a € 12,55 e a € 13,90.

In realtà, la lex specialis, ossia l’art. 16 del Disciplinare, ha prescritto di indicare nell’offerta economica, oltre al prezzo offerto, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016, quantificata dall’aggiudicataria in € 1.760.140,54. Non sussisteva, invece, alcun obbligo di fornire una Tabella riepilogativa dei costi della manodopera, la cui produzione era del tutto facoltativa.

Nel corso del giudizio di anomalia, la controinteressata aggiudicataria ha confermato il valore (complessivo) dei costi della manodopera indicato nell’offerta, tuttavia modificando parzialmente e per alcuni aspetti il costo del lavoro, esposto, in origine, in maniera aggregata e non suddivisa in base alle qualifiche dei dipendenti specificamente addetti al servizio. Risulta inoltre pacifico che i costi della manodopera indicati, pur discostandosi dai livelli individuati dalle tabelle ministeriali, risultano comunque superiori ai minimi salariali retributivi di legge. Lo scostamento dai parametri medi è stato motivato con il godimento di benefici contributivi, legati a minori aliquote I.N.P.S. e I.N.A.I.L., e con l’abbattimento delle assenze per ferie e festività e per malattie, infortuni e maternità.

Deve precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese delle parti resistenti, la Tabella sui costi della manodopera allegata all’offerta dall’aggiudicatario, sebbene abbia soltanto valore indicativo, stante la facoltatività della sua produzione in sede di gara, comunque va tenuta in debita considerazione ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, non potendosene ignorare il contenuto, ritenendola tamquam non esset, anche solo per utilizzarla quale parametro per testare la tenuta dell’offerta complessivamente intesa (all. 20 al ricorso). Nella specie, il rilevante scostamento tra le giustificazioni fornite in sede di procedimento di anomalia e quanto si ricava dall’offerta formulata dall’aggiudicatario rende illegittima la valutazione di congruità effettuata dal R.U.P.

La previsione da parte dell’aggiudicatario di uno specifico “margine di scostamento/fondo di accantonamento” prudenziale individuato in misura percentuale sul costo della manodopera pari a circa il 6,18%, ovvero a € 108.756,09, “al fine di prevenire mutamenti o/e aumenti del costo della manodopera per eventuali incrementi contributivi, eventi morbosi, infortuni, premi di produttività”, si pone in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, attraverso una surrettizia rimodulazione dei costi della manodopera; difatti, tale fondo risulta applicabile a ogni imprevista voce di costo aggiuntiva e non è assistito da un quadro contabile di supporto, rivelandosi perciò non idoneo a escludere l’inattendibilità della proposta economica dell’aggiudicataria ed essendo altresì non adeguato a sopperire alle più svariate oscillazioni di costi “non preventivati o preventivabili” anche non riconducibili al monte ore, imputabili all’erroneo calcolo del numero delle ore annue mediamente non lavorate (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, III, 3 aprile 2023, n. 2069).


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