Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANODOPERA SOTTOSTIMATO – VALUTAZIONE CONGRUITÀ – ADEGUATE GIUSITIFICAZIONI - AMMESSO

ANAC DELIBERA 2020

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, le valutazioni dell’Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche ANAC parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017, n. 488 del 3 maggio 2017 e n. 672 del 14 giugno 2017).

Nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti, che la questione relativa alla sottostima dei costi della manodopera - per aver l’aggiudicatario indicato una figura professionale non prevista nel vigente contratto collettivo ed equiparabile, per competenze e mansioni, ad altra figura avente diritto, tuttavia, ad una retribuzione annua lorda più alta – appare destituita di fondamento atteso che l’aggiudicataria ha chiaramente mostrato di sostenere costi annui legati alle retribuzioni dei propri dipendenti superiori a quelli minimi derivanti dal contratto collettivo utilizzato per i livelli di inquadramento e, con particolare riferimento alla figura del Service Desk Agent, la retribuzione annua indicata dalla H. risulta superiore a quella indicata dall’istante per l’analoga figura dello User Support.

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