Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA AZIENDALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI GIUSTIFICATIVI- DIVIETO (97)

ANAC DELIBERA 2020

Il combinato disposto degli artt. 83, comma 9 e 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 impedisce che, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, sia apportata qualsivoglia modifica, rettifica ed integrazione dei costi della manodopera e della sicurezza aziendali indicati nell’offerta economica.

Nel caso di specie, la parziale quantificazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali, in presenza di un’assoluta chiarezza ed univocità della lex specialis di gara in ordine alle prestazioni rimesse all’appaltatore e alle modalità di stima dei suddetti costi in sede di predisposizione degli atti di gara, impedendo la corretta verifica sul rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili con riferimento alla totalità delle attività affidate in appalto, legittima il provvedimento di esclusione dalla gara; inoltre, che risulta inconferente il richiamo alla sentenza del Cons. St., sez. V, n. 4272/2020, in quanto, in quell’occasione, è stata ritenuta ammissibile la rettifica dei costi della manodopera, stimati dall’operatore economico con riferimento ad un solo anno e non alla durata triennale dell’appalto, per l’esistenza di un errore di calcolo, facilmente riconoscibile secondo buona fede ed emendabile, e per la sostanziale congruità dei costi rispetto ai livelli retributivi minimi –in quanto calcolati con riferimento alla totalità delle attività affidate in appalto, seppur riferiti ad un solo anno solare -; nel caso di specie, non solo l’errore di calcolo/materiale paventato dall’aggiudicataria non risulta agevolmente riconoscibile ed emendabile (risultando assenti nell’offerta presentata elementi da cui desumere l’imputazione dei suddetti costi ai soli servizi programmati e modalità univoche e agevolmente individuabili per estendere i costi, calcolati dall’aggiudicataria, anche agli altri affidandi servizi, senza ricorrere ad elementi estranei ed esterni all’offerta), ma l’accertamento della congruità dei costi indicati sarebbe possibile solo valutando una quota parte di attività affidate in appalto, in spregio al chiaro disposto normativo di cui all’art. 95, comma 10, del Codice che impone di assoggettare a verifica i costi della manodopera riferiti al totale delle attività previste.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;