Giurisprudenza e Prassi

RISPETTO MINIMI SALARIALI - CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE PER VALUTARE CONGRUA L'OFFERTA (110.4)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2023

Ebbene, vero è che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono “un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta”, tuttavia, per potersene discostare gli operatori economici devono rendere una giustificazione puntuale, concernente l’organizzazione della propria azienda o fornire altri elementi di prova a supporto della serietà e della congruità dell’offerta. Infatti, “l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte…non legittima in sé un giudizio di anomalia e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica” (ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 marzo 2023, n. 509; Cons. Stato,Sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; Tar Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n.9058; Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1706).

Se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, si deve altresì convenire che le medesime assolvono ad una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 28.11.2019, n. 13665; Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; id., 30 marzo 2017, n. 1465).

Nel caso di specie la società controinteressata non ha fornito la prova delle ragioni dello scostamento dal valore medio indicato nelle tabelle ministeriali, essendosi limitata sia ad invocare l’applicazione di “agevolazioni derivanti da sgravi fiscali o contributivi, le possibili detrazioni, l’effettivo espletamento del servizio da erogare e il reale impiego dei dipendenti oltre che delle economie da quest’ultima previste – e a questa vengono sommate le attività migliorative previste in offerta tecnica” .

In realtà, il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali è condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente per supportare la valutazione di congruità dell’offerta, essendo necessario che l’amministrazione proceda comunque a una verifica globale delle varie voci indicate dall’operatore economico, all’esito della quale l’offerta sia remunerativa o, comunque, sostenibile. In definitiva, “se è vero che sono consentiti motivati scostamenti dai valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro (che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, non possono costituire parametri inderogabili dal cui mancato rispetto possa essere automaticamente desunta l’inattendibilità dell’offerta economica, non potendo essi, nella loro formulazione statistica, considerare l’effetto di tutti i fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, valore quest’ultimo per la cui determinazione tabellare si considerano le ore mediamente lavorate, che scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, in parte predeterminabili in misura fissa, in altra parte suscettibili di variazione caso per caso: cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 28.1.2019, n. 690; Consiglio di Stato, VI, 20 ottobre 2020, n. 6336: id. 4 dicembre 2019, 8303), è però anche vero che le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali possono considerarsi anormalmente basse qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata” (Cons. Stato, V, 22.11.2022, n. 10272), spettando all’operatore economico comprovare in concreto le particolarità dell’organizzazione aziendale e/o le dinamiche del personale e/o le peculiari, programmate modalità di esecuzione dell’appalto comportanti lo scostamento da dette tabelle ovvero un minor costo complessivo della manodopera.

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